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D.Lvo 18/07/2005 n. 1714. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 64 -Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche 1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure. 2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Art. 65 - Regolamento di attuazione 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuo- DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. vi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione m) organizzazione dello sportello telematico del diportista. 2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti. Art. 66 - Disposizioni abrogative 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631 c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193 g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171 h) il decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50. Art. 67 - Disposizioni transitorie e finali 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti La Malfa, Ministro delle politiche comunitarie Fini, Ministro degli affari esteri Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze Storace, Ministro della salute Landolfi, Ministro delle comunicazioni Baccini, Ministro per la funzione pubblica Castelli, Ministro della giustizia Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Scajola, Ministro delle attività produttive Visto, il Guardasigilli: Castelli DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. Allegato I COMPONENTI 1. Protezione antincendio per motori entrobordo e entrobordo con comando fuoribordo («sterndrive»). 2. Dispositivo che impedisce l'avviamento dei motori fuoribordo con marcia innestata. 3. Timone a ruota, meccanismo e cavi di comando. 4. Serbatoi destinati a impianti fissi e tubazioni del carburante. 5. Boccaporti e oblò prefabbricati. Allegato II REQUISITI ESSENZIALI Osservazione preliminare Ai fini del presente allegato il termine «unita» designa le unità da diporto e le moto d'acqua. A. Requisiti essenziali di sicurezza per la progettazione e la costruzione delle unità. Altezza significativa delle onde da prendere in considerazione Categoria di progettazione H1/3 Forza del vento (Scala Beaufort metri) A {In alto mare} > 8 > 4 B {Al largo} < = 8 < = 4 C {In prossimità della costa} < = 6 < = 2 D {In acque protette} < = 4 < = 0,3 1. Categorie di progettazione delle unità. Definizioni: A. In alto mare: progettate per viaggi di lungo corso, in cui la forza del vento può essere superiore ad 8 (Scala Beaufort) e l'altezza significativa delle onde superiore a 4 m, ma ad esclusione di circostanze anomale; imbarcazioni ampiamente autosufficienti. B. Al largo: progettate per crociere d'altura, in cui la forza del vento può essere pari a 8 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 4 m. C. In prossimità della costa: progettate per crociere in acque costiere, grandi baie, estuari, fiumi e laghi, in cui la forza del vento può essere pari a 6 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 2 m. D. In acque protette: progettate per crociere in acque costiere riparate, in piccole baie, laghi, fiumi e canali, in cui la forza del vento può essere pari a 4 e l'altezza significativa delle onde può raggiungere 0,3 m, con onde occasionali di altezza massima pari a 0,5 m, ad esempio a causa di imbarcazioni di passaggio. Le unità da diporto di ciascuna categoria devono essere progettate e costruite conformemente a questi parametri per quanto riguarda stabilità, galleggiamento e gli altri pertinenti requisiti essenziali elencati nel presente allegato II e per essere dotate di buone caratteristiche di manovrabilità. 2. Requisiti generali. I prodotti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) devono essere conformi ai requisiti essenziali nella misura in cui questi sono loro applicabili. 2.1. Identificazione dell'unità. Ogni unità reca una marcatura con il numero di identificazione, comprendente le seguenti informazioni: codice del costruttore; Paese di costruzione; numero di serie unico; anno di costruzione; anno del modello. La norma armonizzata pertinente fornisce i dettagli di tali requisiti. 2.2. Targhetta del costruttore. Ogni unità da diporto: reca una targhetta fissata in modo inamovibile, separata dal numero d'identificazione dello scafo, contenente le seguenti informazioni: nome del costruttore; marcatura «CE» (vedi allegato III); categoria di progettazione di cui al punto 1; portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6 escluso il peso del contenuto dei serbatoi fissi pieni; numero di persone raccomandate dal fabbricante per il cui trasporto l'unità da diporto è stata concepita. 2.3. Protezioni contro la caduta in mare e mezzi di rientro a bordo. A seconda della categoria di progettazione, le unità da diporto sono progettate in modo da ridurre al minimo il rischio di caduta in mare e da facilitare il rientro a bordo. 2.4. Visibilità a partire dalla posizione principale di governo. In condizioni normali di uso, (velocità e carico), la posizione principale di governo nelle unità da diporto a motore consente al timoniere una buona visibilità a 360°. 2.5. Manuale del proprietario. Ogni unità da diporto è fornita di un manuale del proprietario in lingua italiana e nella lingua (o nelle lingue) del Paese in cui è commercializzata. Detto manuale dovrà più particolarmente attirare l'attenzione sui rischi di incendio e di allagamento e conterrà le informazioni elencate ai DLS 18/07/2005 n.171 – Codice della nautica da diporto. punti 2.2, 3.6 e 4, nonchè i dati relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto in chilogrammi. 3. Resistenza e requisiti strutturali. 3.1. Struttura. La scelta e la combinazione dei materiali e la costruzione devono assicurare all'unità da diporto una resistenza adatta da tutti i punti di vista. Particolare attenzione si presterà alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore di cui al punto 3.6. 3.2. Stabilità e bordo libero. L'unità da diporto ha una stabilità e un bordo libero adatti alla categoria di progettazione di cui al punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. 3.3. Galleggiabilità. L'unità da diporto è costruita in modo da garantire caratteristiche di galleggiabilità adeguate alla sua categoria di progettazione ai sensi del punto 1 e alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6. Tutte le unità da diporto multiscafo abitabili devono essere progettate in modo da avere una sufficiente galleggiabilità per restare a galla in posizione rovesciata. Le unità da diporto inferiori a 6 metri, sono munite di una riserva di galleggiabilità per consentire loro di galleggiare in caso di allagamento quando siano utilizzate conformemente alla loro categoria di progettazione. 3.4. Aperture nello scafo, nel ponte e nella sovrastruttura. Le aperture nello scafo, nel ponte (o nei ponti) e nella sovrastruttura non pregiudicano la resistenza strutturale dell'unità da diporto e la sua resistenza agli agenti atmosferici quando si trovano in posizione chiusa. Finestrature, oblò e portelli dei boccaporti resistono alla pressione dell'acqua prevedibile nella loro posizione specifica, nonchè alle eventuali punte di carico applicate dalla massa delle persone che si muovono in coperta. Le tubazioni attraversanti lo scafo, progettate per consentire il passaggio di acqua dentro o fuori dello scafo, al di sotto della linea di galleggiamento corrispondente alla portata massima consigliata dal costruttore, di cui al punto 3.6, sono munite di chiusure prontamente accessibili. |
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